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Testo proposta di legge per lo sviluppo della mobilità ciclistica

PROPOSTA DI LEGGE C.2126

Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell’uso della bicicletta e per la realizzazionedi reti di percorsi ciclabili

Presentata il 29 gennaio 2009

ART. 1.

(Princìpi e finalità).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni allo scopo interessate, ciascuno secondo le proprie competenze e funzioni, anche ai fini della tutela ambientale e della lotta all’inquinamento acustico e atmosferico, in particolare nelle città, nonché della promozione di stili di vita attivi e salutari, attuano politiche dirette a rafforzare, sviluppare, promuovere e sostenere la mobilità ciclistica e, in generale, l’uso della bicicletta.

ART. 2.

(Fondo nazionale per la mobilità ciclistica).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la mobilità ciclistica, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire e per sostenere la promozione della mobilità in bicicletta e, in generale, l’uso della bicicletta per gli spostamenti e per il tempo libero.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite per il 30 per cento in favore dello Stato e per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle azioni e alle misure effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e pro- vince autonome dando priorità alle operazioni che fanno ricorso alla disciplina della finanza di progetto quale strumento che consente il finanziamento delle opere di pubblica utilità in materia di servizi e di strutture rivolti alla mobilità ciclistica limitando l’apporto di fondi pubblici e permettendo il conseguimento di maggiori livelli di efficienza con il coinvolgimento del privato nella fase di realizzazione e di gestione di tali opere.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la dotazione del Fondo è determinata in 300 milioni di euro annui. A decorrere dall’anno 2012, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Finalità dei progetti di rilevanza non statale).

1. Sono ammessi al finanziamento della quota del 70 per cento del Fondo di cui all’articolo 2, comma 2, i progetti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che perseguono le seguenti finalità:

a) predisposizione di misure generali e di misure specifiche in favore dell’uso della bicicletta;

b) realizzazione di azioni di innovazione e di sperimentazione in favore dello sviluppo della ciclabilità e della diffusione dell’uso della bicicletta;

c) realizzazione di servizi rivolti alle persone che utilizzano la bicicletta;

d) realizzazione di azioni per il sostegno economico e per l’attivazione di appositi servizi in favore delle persone che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti lavorativi;

e) istituzione da parte degli enti locali interessati di autorità locali per la mobilità ciclistica, responsabili delle politiche dirette alla promozione e allo sviluppo dell’uso della bicicletta e con compiti di coordinamento e di impulso, nonché di consultazione vincolante in materia di mobilità in caso di predisposizione o di adozione di programmi, di progetti e di altri provvedimenti relativi ai trasporti e alla mobilità da parte degli altri soggetti istituzionali competenti;

f) realizzazione di reti di percorsi ciclabili di dimensione regionale o provinciale e, se opportuno, comunale, ai fini della realizzazione della rete nazionale di cui all’articolo 10.

ART. 4.

(Misure generali e misure specifiche in favore dell’uso della bicicletta).

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) misure generali in favore dell’uso della bicicletta:

1) riduzione della velocità del traffico automobilistico;

2) miglioramento dei rivestimenti stradali;

3) miglioramento dell’illuminazione stradale;

4) previsione di nuovi tratti di strada a senso unico;

b) misure generali che tengano conto dell’uso della bicicletta:

1) rinnovo della segnaletica orizzontale, in particolare prevedendo l’allargamento della corsia di destra, o la creazione di una corsia riservata ai ciclisti;

2) sistemazione e sostituzione dei semafori con semafori speciali per ciclisti;

3) modifica della viabilità, in particolare tramite interventi sugli incroci, sui rivestimenti, sulla larghezza delle strade e delle corsie di traffico;

4) previsione di corsie separate per gli autobus e per le biciclette;

5) previsione di tratti di strada a senso unico per permettere il passaggio in bicicletta nonché per evitare salite e deviazioni;

6) revisione dei piani di traffico nei centri storici delle città agevolando l’accesso delle biciclette;

7) previsione di tratti di strada adibiti alla mobilità ciclistica nelle zone pedonali;

c) misure specifiche in favore dell’uso della bicicletta che non richiedono una pianificazione:

1) realizzazione di parcheggi con rastrelliere, in particolare nei pressi di stazioni, di fermate dei mezzi di trasporto pubblico, di scuole, di vie commerciali e di centri culturali;

2) modifica della segnaletica orizzontale prevedendo corsie riservate ai ciclisti e corsie di destra allargate;

3) indicazione delle corsie di ingresso e delle corsie allargate presso gli incroci affollati;

4) riapertura di tratti di strada a senso unico in favore dei ciclisti;

5) modifica dei semafori;

d) misure specifiche in favore dell’uso della bicicletta che richiedono una pianificazione:

1) realizzazione di una rete di percorsi ciclabili;

2) costruzione di percorsi ciclabili;

3) realizzazione di scorciatoie;

4) realizzazione di corsia a controsenso di marcia per ciclisti in strade secondarie o principali a senso unico;

5) modifica di incroci pericolosi.


ART. 5.

(Innovazione e sperimentazione in favore dello sviluppo della ciclabilità e della diffusione dell’uso della bicicletta).

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) la previsione di sistemi di biglietteria che facilitano l’interscambio dei mezzi di trasporto pubblico e che permettono un uso agevolato degli stessi, promuovendo l’uso combinato di vettori di diverso tipo;

b) la previsione di spazi specifici e gratuiti per il deposito delle biciclette sui treni;

c) la realizzazione di percorsi ciclabili che permettono l’accesso nei centri storici delle città da parte dei ciclisti che utilizzano la bicicletta per fini turistici;

d) l’attivazione di misure dirette allo sviluppo del cicloturismo.

ART. 6.

(Servizi rivolti alle persone che utilizzano la bicicletta).

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione delle istituzioni pubbliche, nonché delle imprese private, a politiche di sostegno all’uso della bicicletta, in particolare tramite:

a) la dotazione da parte delle città di un bilancio specifico per promuovere l’uso della bicicletta e per realizzare reti di percorsi ciclabili, allo scopo destinando almeno 5 euro per abitante e per una durata compresa tra i cinque e i sette anni. La partecipazione del Fondo è ammessa fino al 50 per cento della dotazione del fondo istituito dalle città ai sensi della presente lettera;

b) la promozione di azioni per rilanciare l’uso della bicicletta nel tempo libero, in particolare tramite la realizzazione di reti di percorsi ciclabili all’interno di percorsi esistenti, utilizzando sentieri forestali, margini di canali e strade ferrate in disuso;

c) la realizzazione di percorsi ciclabili lungo i tratti stradali che conducono a scuole, prevedendo apposite campagne di informazione, rivolte agli studenti e ai loro genitori nonché agli organi scolastici, su un uso sicuro della bicicletta.

ART. 7.

(Azioni per la promozione di misure e di servizi in favore dell’uso della bicicletta).

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, che rimuovono gli ostacoli nella mobilità e che ampliano la fruizione di beni e di servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) realizzazione di servizi tecnici e di assistenza meccanica per i ciclisti, nonché di strutture integrate per l’assistenza alle biciclette e per i servizi diretti all’ospitalità dei ciclisti;

c) misure orientate alla promozione della conoscenza dei benefìci ambientali e del miglioramento dello stato di salute delle persone che utilizzano la bicicletta anche al fine della prevenzione delle malattie connesse alla sedentarietà e alle abitudini alimentari non corrette;

d) misure volte a promuovere l’uso della bicicletta da parte dei ragazzi e, in particolare, degli studenti;

e) azioni volte a promuovere e a gestire la domanda di mobilità ciclistica mediante:

1) apposite campagne, generali o mirate a particolari settori dell’utenza, per la promozione dell’uso della bicicletta;

2) progetti volti a incentivare l’uso della bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro predisposti dai responsabili aziendali della mobilità;

3) progetti volti a incentivare l’uso della bicicletta per recarsi a scuola, assicurando un uso e un deposito sicuri delle stesse biciclette.

ART. 8.

(Misure statali dirette al rinnovamento del parco ciclistico).

1. Nell’ambito delle politiche di rilevanza statale dirette al settore della mobilità e a valere, per una cifra pari a 20 milioni di euro, sulla quota del 30 per cento della dotazione del Fondo riservata allo Stato, a decorrere dall’anno 2009 e per la durata di un anno, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia una o più biciclette nuove di fabbrica, dismettendo quelle acquistate da più di dieci anni e di cui sono proprietarie, è riconosciuto un contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al venditore per il loro acquisto, a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per la verifica del periodo decennale di cui al periodo precedente fanno fede le relative documentazioni fiscali o, in mancanza, le pertinenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio a cura del proprietario acquirente. L’imposta sul valore aggiunto è applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale e al netto dello sconto del venditore. 2. La misura massima del contributo concesso dallo Stato ai sensi del comma 1 non può comunque superare i limiti previsti dalla disciplina degli aiuti de minimis prevista dal regolamento (CE) n. 1998/ 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni acquistati ai sensi del comma 1 rimborsano al venditore l’importo del contributo statale e lo recuperano come credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.

4. Il contributo statale di cui al comma 1 spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto di vendita stipulato dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo.

5. I beni dimessi ai sensi del comma 1 devono essere recuperati o smaltiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile alla relativa fattispecie.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del presente articolo.

ART. 9.

(Incentivi per la mobilità ciclistica in favore dei lavoratori).

1. In favore dei lavoratori che utilizzano la bicicletta come mezzo di mobilità per recarsi sul proprio posto di lavoro è riconosciuto un premio incentivante della durata di un anno, diretto a concorrere alle spese da essi sostenute per l’acquisto della bicicletta e per le sue manutenzione e gestione.

2. Il premio di cui al comma 1 è concesso dal datore di lavoro sotto forma di incremento della retribuzione fino a un massimo di 20 euro mensili per dodici mensilità. Il datore di lavoro recupera tale importo come credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui il premio è stato erogato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stabiliti nella cifra massima di 15 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere sulla quota del 30 per cento della dotazione del Fondo riservata allo Stato.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del presente articolo, contenente, tra l’altro, i criteri e i requisiti per beneficiare del premio di cui al comma 1 del medesimo articolo.

ART. 10.

(Rete nazionale dei percorsi ciclabili).

1. È autorizzata, a valere sulla quota del 30 per cento della dotazione del Fondo riservata allo Stato, una spesa di 50 milioni di euro annui finalizzata alla realizzazione della rete nazionale dei percorsi ciclabili.

2. La rete di cui al comma 1 è prioritariamente attuata tramite l’integrazione delle reti ciclabili di dimensione regionale, provinciale o comunale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), e costituisce struttura integrante della rete europea di itinerari ciclabili « Euro Velo ».

3. Ai fini di cui al comma 2 è riconosciuta di interesse nazionale la rete di percorsi ciclabili Bicitalia della Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB). Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottate le linee guida stabilite da Bicitalia. Con decreto del medesimo Ministro, sentita la FIAB, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle citate linee guida.

ART. 11.

(Ambiti territoriali di intervento).

1. Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell’articolo 144 del medesimo testo unico, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, se necessario mediante accordi di programma definiti ai sensi dell’articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui partecipano, in particolare, le associazioni di riferimento per la politica in favore dell’uso della bicicletta, le sovrintendenze competenti per i beni culturali e per il paesaggio, nonché gli enti di promozione del turismo, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle eventuali autorità locali istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nell’ambito ciclistico nella definizione dei piani territoriali di intervento. I citati piani sono trasmessi alle regioni, che provvedono all’approvazione e all’emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo ad esse attribuite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale di intervento, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi e di strutture per la ciclabilità e per l’uso della bicicletta.

3. Le regioni possono altresì istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani territoriali di intervento di cui al presente articolo a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

ART. 12.

(Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge, di seguito denominato « Servizio », diretto da un segretario nazionale per la mobilità ciclistica. A tali fini la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della collaborazione della FIAB e dell’Osservatorio nazionale ciclabilità urbana.

2. Il Servizio svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla costituzione di una banca dati dei progetti realizzati in favore della ciclabilità e dell’uso della bicicletta;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze sulla mobilità ciclistica e la qualità degli interventi previsti dalla presente legge;

c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali e i soggetti allo scopo interessati, nell’elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento di cui all’articolo 11. Il Servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e di strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Servizio.

4. Per il funzionamento del Servizio è autorizzata la spesa annua di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 a valere sulla quota del 30 per cento del Fondo riservata allo Stato.

ART. 13.

(Valutazione degli interventi).

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l’efficacia degli interventi previsti dalla medesima legge in favore dell’uso della bicicletta, della ciclabilità e della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza del Fondo e all’individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all’articolo 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle medesime regioni e province autonome.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nei comuni commissariati di cui all’articolo 11, comma 1, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, provvede a definire le funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio ai fini del sostegno e dell’assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al citato articolo 11.

ART. 14.

(Relazione al Parlamento).

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 13, comma 1.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per un importo di 900 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni 2009, 2010 e 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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